Il fatto che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l’applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma 1 dello stesso articolo, fermo però restando che tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e la condotta del conducente dello stesso e il danno all’altro veicolo, sicché in mancanza di tale prova non scatta né la presunzione legale né, di conseguenza, l’onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno.
NDR: in tal senso Cass. 27 febbraio 2020, n. 5443.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.2.2023, n. 3624
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