Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., quando assumono i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane (nel caso di specie, il CTU è giunto alla conclusione di un evento eccezionale e imprevedibile sulla base del solo estratto di una pagina web meteo del mese di novembre 2017, senza alcuna valutazione dettagliata dei mm di acqua caduti in un determinato arco temporale e senza alcun confronto con i mesi precedenti e successivi. Di fatto, il CTU ha esaminato il solo mese di novembre 2017 e sulla base di un dato parziale e generico è giunto alla conclusione di un evento eccezionale e imprevedibile. La stima così eseguita dal CTU non è conforme ai principi di diritto sopra menzionati, in quanto parte da un dato estremamente ridotto nel tempo e del tutto generico).
NDR: in tal senso Cass. 4588/2022.
Tribunale di Lecce, provvedimento del 13.4.2022
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