Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, commi 2, quarto periodo, e 3-ter del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la Corte Costituzionale ha precisato che il giudice a quo, in caso di pronuncia di condanna per il reato di lesioni personali stradali gravi ex artt. 589-bis e 590-bis c.p., è chiamato solo ad applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente, non determinando il periodo di tempo necessario per conseguire una nuova patente di guida che è, invece, predeterminato dalla legge. Soltanto, dunque, in sede di eventuale contestazione, innanzi al giudice competente, della legittimità dell’eventuale diniego del provvedimento autorizzatorio – perché richiesto prima del decorso dei cinque anni – può aver ingresso la questione di legittimità costituzionale della norma che tale periodo prevede.
Corte Costituzionale, ordinanza del 30.07.2021, n. 184
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