La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del codice della strada “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura” ed ha, in conseguenza, ritenuto che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.
In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di mediante autovelox, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.
Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev’essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.03.2022, n. 8694
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