È fondato l’appello avverso la sentenza con cui il giudice di pace abbia annullato la cartella di pagamento, ritenendo non provata la data di notifica dell’atto di presupposto (verbale di infrazione al codice della strada) dell’iscrizione a ruolo al fine di valutare la tempestività della notifica della stessa cartella di pagamento), compensando integralmente le spese. Difatti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.
NDR: in argomento Cass. n. 4696 del 18 febbraio 2019.
Tribunale di Lecce, sentenza del 11.1.2022, n. 43
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