È fondato il motivo di ricorso con cui si denunzia che il giudice di merito non ha tenuto conto che, nello svolgimento del proprio lavoro quale NCC, l’odierno ricorrente ha agito nella consapevolezza che i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono legittimati ex lege ad accedere a tali zone a traffico limitato (ZTL) e, quindi, nella legalità, per effetto di quanto dispone la L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11 (fattispecie in tema di commissione degli illeciti in questione avvenuti nel gennaio 2018: il Tribunale ha erroneamente ritenuto la legittimità delle sanzioni irrogate ai sensi della L. 21 del 1992, art. 5-bis introdotto dal D.L. 207 del 2008 conv. con mod. in L. 14 del 2009, art. 29 comma 1-quater, in quanto al momento della commissione degli illeciti nel gennaio 2018 la disposizione non era in vigore, per il fatto che l’efficacia della fattispecie, così come delle altre previste dall’art. 29 comma 1-quater, era sospesa. La l. n. 205 del 2017, art. 1, comma 1136, infatti, ha ulteriormente esteso il periodo di sospensione di efficacia disposto disposta dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, fino al 31 dicembre 2018; con la conseguenza che il giudice di merito deve riesaminare la vicenda alla luce dei principi affermati dalle sezioni unite n. 17541 del 20/06/2023 e accertare se la condotta contestata integri o meno l’illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 11 previsti dalla L. n. 21 del 1992 e dei relativi regolamenti comunali nella versione antecedente alla riforma di cui al D.L. n. 207 del 2008 vigente all’epoca dei fatti e nei limiti della contestazione effettuata).
NDR: si veda Cass. SU n. 17541 del 20/06/2023: in tema di noleggio con conducente, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 244 del 2016, art. 9, comma 3, il legislatore ha sospeso l’efficacia – posticipata al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017) – delle fattispecie introdotte dal D.L. n. 207 del 2008, art. 29, comma 1-quater, (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), le quali non hanno abrogato le previgenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992, ma le hanno soltanto integrate, con la conseguenza che queste ultime devono ritenersi vigenti e applicabili durante il periodo della indicata sospensione.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.10.2023, n. 30148
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