Quando non vi è segnaletica stradale relativa a obblighi di precedenza trova applicazione la regola generale di cui all’art. 145 comma 2 c.d.s. (precedenza al veicolo che proviene da destra). Ciò posto, se non emergono elementi da cui desumere che la condotta del conducente che non ha violato detto obbligo abbia avuto una incidenza causale sul sinistro (non potendo desumersi una velocità e una condotta di guida imprudenti ai sensi dell’art. 141 c.d.s.), e se non vi sono ulteriori elementi per desumere un’incidenza causale dell’ebbrezza dello stesso sulla verificazione del sinistro (anche qualora risulti che lo stesso sia stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 comma 2), va affermato che la violazione dell’obbligo di precedenza ascrivibile all’altro conducente ha assorbente valenza causativa del sinistro, tale da rendere causalmente irrilevanti le condotte del primo conducente.
NDR: in argomento Cass. 13672/2019.
Tribunale di Milano, sentenza del 13.1.2021, n. 168
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