Va concluso che la condotta di guida dell’attore in occasione del sinistro sia stata sicuramente imprudente e colpevole, sì da potergli attribuire responsabilità concorsuale nel determinismo del sinistro (in misura paritaria rispetto alla responsabilità della convenuta) qualora si reputi che ciascuna delle violazioni gravi poste in essere dai conducenti, ove non posta in essere, avrebbe con pari probabilità evitato l’impatto, o ne avrebbe ridotto le conseguenze lesive. Né può essere condivisa la tesi secondo cui la violazione da parte della convenuta degli artt. 146, comma 1, e 40, comma 8, del codice della strada comporti di per sé sola una attribuzione di colpa esclusiva in capo a quest’ultima nella determinazione dell’evento dannoso, atteso che nel caso di scontro di veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno dei conducenti, del diritto di precedenza non è, per ciò solo, dispensato dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (in particolare, quello di ridurre la velocità agli incroci), potendo l’eventuale inosservanza delle dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.
NDR: in senso conforme all’ultima parte della massima Cass. sentenza n. 15847/2000.
Tribunale di Milano, sentenza del 4.11.2020, n. 6908
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