Va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda volta ad accertare la non debenza – in ragione del loro carattere usurario – degli interessi, di qualsivoglia natura, delle sanzioni e degli aggi collegati a rapporti di natura tributaria alla stregua del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, mentre va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla medesima domanda, nella parte in cui essa si riferisce ad interessi, sanzioni e aggi relativi a rapporti di natura non tributaria.
Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 20.11.2020, n. 26495
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