Va affermato che:
– in tema di tutela dei dati personali (privacy) trattati mediante l’impiego di sistemi di videosorveglianza, il trattamento posto in essere ad opera di un soggetto privato deve rispettare i presupposti di liceità previsti dal d.lgs. 196/2003, il principio di necessità ed il principio di proporzionalità;
– la disciplina derogatoria di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. 196/2003 è applicabile al trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza solo nel caso in cui il trattamento sia eseguito da persona fisica a fini personali e senza diffusione o comunicazione dei dati, entro un ambito operativo circoscritto, in linea di massima e in via esemplificativa, mediante strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati o sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati o all’interno di condomini, il cui angolo visuale di ripresa sia comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata il trattamento (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni ad altri soggetti;
– il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini) per fini diversi da quelli esclusivamente personali ad opera di un privato, nel caso in cui sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità), non richiede quale presupposto di liceità il consenso informato dell’interessato, in quanto ricorre il presupposto di liceità alternativo ex art. 24, comma 1, lett. g), d.lgs. 196/2003, costituito dal provvedimento di bilanciamento degli interessi adottato dal Garante in data 8 aprile 2010 (par.6.2.2.1.); resta fermo, in osservanza del principio di proporzionalità, che l’utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), deve essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).
Indiscussa, nel caso in esame, la circostanza che il trattamento sia stato eseguito da un privato ed abbia riguardato le zone antistanti la sua abitazione insistenti sulla strada privata di sua proprietà sulla quale gode di un diritto di servitù di passaggio il controricorrente, la sentenza impugnata va cassata perché rettamente ha ricondotto la fattispecie concreta nell’ambito del “Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali”, ma erroneamente ha ritenuto che richiedesse il rilascio del preventivo consenso da parte dell’interessato ex art. 23 del Codice, ravvisando, in assenza di tale consenso, l’illiceità del trattamento, ritenuto invasivo in violazione del diritto alla riservatezza del controricorrente. Invero, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità).
Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 19.3.2024, n. 7289
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