Verbale di contestazione non consegnato personalmente al destinatario entro il 6.5.2013

Con riferimento all’interpretazione dell’art. 7, comma 6, l. 890/82, come inserito dall’art. 1, l. 31/2008 in sede di conversione del d.l. 248/2007, relativamente a notifiche di verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada effettuate tra il 13/8/2012 e il 6/5/2013, prima dell’abrogazione ad opera dell’art. 1, comma 97 bis, lett. f), l. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma 461, l. 205/2017 e, poi, ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 813, lett. c), l. 145/2018 (secondo cui se il piego non fosse stato consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale avrebbe dovuto dare notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata), va confermato che l’ulteriore notificazione, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, poteva essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice; era infatti presumibile che le persone che avevano ricevuto l’atto, per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, avrebbero consegnato l’atto al destinatario.

NDR: in argomento Cass. n. 18472/2018, 10554/2015 e 12438/2016.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 8.2.2024, n. 3593

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