Trasporto su strada pubblica di un grosso macchinario e colpa grave

Vale senza dubbio ad integrare una ipotesi di colpa grave nella complessiva organizzazione ed effettuazione del trasporto la duplice combinata circostanza, per un verso, del cedimento del mezzo di trasporto, di cui non è stata data alcuna giustificazione esonerante, e, per altro verso, della palese inadeguatezza del fissaggio al mezzo di trasporto del macchinario che si è ribaltato sulla strada, provocando anche un gravissimo pericolo per la circolazione di altri mezzi. La colpa grave, intesa come inescusabile mancanza di perizia, deve essere affermata tanto in ragione della qualità professionale del servizio reso, che induce a pretendere un particolare livello di attenzione e diligenza (art. 1176 comma 2 c.c.), quanto della straordinaria delicatezza del trasporto commissionato, derivante dalla mole e dal peso del bene trasportato (nella specie, il mezzo percorreva una strada pubblica e si verificava un cedimento del telaio anteriore sinistro, lo scoppiamento dello penumatico corrispondente, la rottura delle catene che assicuravano il grosso macchinario, una benna pesante circa 20 tonnellate, così che il macchinario cadeva dal mezzo e si ribaltava sulla sede stradale, subendo i danni di cui si domanda il risarcimento).

Tribunale di Milano, sentenza del 28.1.2022, n. 785

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