In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità ex art. 1681 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore; in ogni caso gli obblighi del vettore vanno individuati tenuto conto anche del suo ragionevole affidamento sulla prudenza e sul senso di responsabilità da parte della vittima e dei terzi (fattispecie in tema caduta avvenuta sul manto stradale posto tra l’autobus e il marciapiede).
NDR: in argomento Cass. 4482/2009, 16893/2010, 4343/2009 e 414/2021.
Tribunale di Roma, sentenza del 15.6.2021, n. 10458
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