Tombino in leggero dislivello con l’asfalto: nessuna responsabilità in capo al Comune

In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l’efficienza causale dell’imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (nella specie il tombino o caditoia in questione appare agevolmente visibile, tenuto conto che era illuminato dalla presenza di un lampione funzionante la sera del sinistro, ed è posto al margine della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli, presentandosi, più che disconnesso, in posizione tale da determinare un leggero dislivello con l’asfalto circostante, presumibilmente creato al fine di favorire il deflusso delle acque meteoriche cui detta caditoia è deputata. Peraltro la presenza della caditoia in questione sulla carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli, oltre che visibile per il contrasto cromatico, appare altresì prevedibile, tenuto conto delle lievi irregolarità che normalmente caratterizzano l’asfalto, di norma non adibito al passaggio di pedoni. Nel caso di specie era comunque presente un attraversamento pedonale distante appena 10-15 m dall’abitazione dell’attore, il quale, peraltro, risiedendo lì da diversi anni, ben avrebbe potuto e dovuto prestare maggiore attenzione conoscendo lo stato dei luoghi, pur non essendovi divieti assoluti per i pedoni di usufruire della carreggiata destinata alle automobili al di fuori delle strisce pedonali, tanto più per le normali operazioni di carico e scarico delle autovetture, ovviamente adoperando la dovuta prudenza).

NDR: in senso conforme Cass. 2345/2019.

Tribunale di Milano, sentenza del 5.10.2022, n. 7668

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