In tema di sinistri stradali, per il disposto dell’art. 149, primo comma, del CdS, il conducente di un veicolo deve essere sempre in grado di garantire l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a sé non imputabili.
Tribunale di Lecce, sentenza del 14.5.2021, n. 1898
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