Nelle ipotesi di tamponamento da tergo, è posta a carico del conducente tamponante una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza ed è esclusa l’operatività della presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c. c. a carico degli altri conducenti dei veicoli in stato di quiete.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 2.12.2021, n. 38078
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