Nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054, comma II, c.c., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Invece, nella diversa ipotesi di scontri successivi fra veicoli fermi in colonna, l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.02.2021, n. 4304
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno