Va confermato che:
a) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 149, comma 1, il conducente di un veicolo dev’essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” d’inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 cod.civ. comma 2, egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili;
b) viceversa, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054 cod.civ., comma 2, con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
c) nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.
NDR: in argomento Cass. 31/05/2017 n. 13703, nonché Cass. 19/02/2013 n. 4021, 15/06/2018 n. 15788 e 18/02/2021 n. 4304.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.5.2024, n. 12663
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