Tamponamento a catena: chi risarcisce i danni?

Mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa, invece, nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

NDR: in tal senso Cass. 29/05/2003 n. 8646/2003, 19702/2013 n. 4021 e 01/06/2022 n. 17896.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 7.6.2024, n. 15923

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