Tabelle per risarcimento del danno biologico: sì a Roma, no a Milano

Per il risarcimento del danno biologico da macrolesioni o da microlesioni non derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il criterio risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, relative al 2019, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente soddisfa correttamente, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, i parametri diretti ad assicurare un corretto esercizio del potere equitativo di determinazione del danno, non ritenendo allo stato condivisibile l’orientamento espresso dalla corte di Cassazione nella decisione della III sezione del 7 giugno 2011, n. 12408, nel quale si individuano dei criteri di riferimento concreti basati su principi che non appaiono al momento essere corrispondenti ai valori costituzionali ed alle indicazioni dei criteri previsti dalla legge.

NDR: per la giurisprudenza che ritiene la questione ancora oggetto di discussione, non essendovi un orientamento univoco della Corte di Cassazione sul punto, si veda Cass. 14408/2011, 18641/2011, 2228/2012 e, più recenti, Cass. 28 febbraio – 3 ottobre 2013, nn. 22585 e 22604; si veda altresì Cass, 10/11/2020, n. 25164, che ha sostanzialmente sconfessato il precedente orientamento filomeneghino, laddove ha stigmatizzato l’erronea incorporazione del danno morale nel danno biologico operata dalle tabelle Milanesi.

Tribunale di Roma, sentenza del 14.9.2022, n. 13305

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