Va confermato che l’accertamento dell’intervenuta violazione da parte di uno dei due conducenti dell’obbligo di dare la precedenza non dispensa l’altro conducente dall’onere di fornire la prova di aver fatto il possibile per evitare il sinistro e di avere rispettato le norme della circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza ed attenzione. Inoltre, le disposizioni di cui all’art. 140 1° comma e all’art. 141 2° comma c.s. dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare la intrinseca pericolosità della specifica attività considerata una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l’obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di terze persone; il principio dell’affidamento quindi, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità (nella specie, il motociclista, visto l’auto quasi ferma in centro strada e in procinto di effettuare la svolta a sinistra, ha continuato, ciononostante, a procedere a forte velocità – dato certo, dimostrato dalla totale distruzione della sua motocicletta e dalla completa distruzione della parte anteriore dell’auto – con la conseguenza che se, da una parte, il conducente dell’autoveicolo non ha concesso la dovuta precedenza al motociclo, effettuando una manovra di svolta a sinistra e impegnando la corsia di marcia del motociclo stesso senza avvedersi del suo imminente passaggio, dall’altra, la condotta imprudente del motociclista, consente di ritenere alla Corte una colpa concorrente dei due conducenti, accertata in concreto, nella misura del 50%).
NDR: in argomento Cass. 11.3.2021 n. 6941 e 26.5.2021 n. 14451.
Corte di appello di Milano, sentenza del 18.10.2022, n. 3261
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