In caso di manovra di svolta a sinistra e collisione con il veicolo che con stessa percorrenza e proveniente dalla parte opposta va affermato che l’aver svoltato a sinistra, e l’aver urtato il detto veicolo determina la chiara violazione dell’articolo 154, Codice della strada, in quanto il conducente non si è assicurato di poter effettuare la manovra senza creare pericolo/intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi (altrimenti, il sinistro non si sarebbe verificato), con conseguente responsabilità per la causazione dell’incidente (nel nostro caso, il conducente dell’auto convenuta esegue una sorta di inversione di marcia e dagli atti emerge che la stessa manovra è stata effettuata in prossimità di incroci, intersezioni o dossi, per cui si ritiene dover fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 154 del C.d.S. secondo cui bisogna assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi).
Tribunale di Roma, sentenza del 13.3.2023, n. 4071
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