Con specifico riferimento alla surroga dell’Inail nei diritti degli eredi di vittima di un sinistro stradale rispetto all’indennità erogata per rendita nei confronti dei familiari superstiti (fattispecie in tema di infortunio in itinere) va confermato che: 1) la surrogazione integrando una successione a titolo particolare “realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest’ultimo si trasferisce al surrogante restando però immutato con tutte le caratteristiche: il suo contenuto, i suoi accessori, le eccezioni opponibili”; 2) il surrogante si surroga nel credito che ha indennizzato e nella misura in cui ha pagato; 3) l’azione ex art. 1916 c.c. e 142 cod. ass. priv. incontra sempre due limiti oggettivi: l’assicuratore non può pretendere più di quello che ha pagato al beneficiario e non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia cagionato alla vittima secondo le regole del diritto civile. Tanto premesso, va applicato il principio per cui l’accoglimento della domanda di surroga proposta dall’INAIL nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto presuppone, diversamente che per le somme pagate dall’Ente a titolo di indennità giornaliera e di anticipazione delle spese mediche, l’accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro; occorre, quindi, dimostrare lo svolgimento, al momento dell’infortunio, di un’attività produttiva di reddito ed il venir meno della capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, essendo a tali fini irrilevante che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l’assenza dal lavoro, non abbia richiesto il risarcimento al responsabile.
NDR: in senso conforma alla prima parte della massima Cass. 26647/2019 e alla seconda 21961/2018.
Tribunale di Milano, sentenza del 20.1.2023, n. 395
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