Qualora un’autovettura, accingendosi a svoltare a sinistra, abbia superato, seppur di pochi centimetri, la linea di mezzeria dunque invadendo la corsia opposta ove transiti un motociclo, deve certamente escludersi una condotta dell’attore pienamente conforme alle regole di prudente circolazione (e anzi affermarsi una sua responsabilità nella causazione del sinistro, avendo violato la regola di cui all’art. 40 comma 8 cod. str.) e, al contempo, il motociclo non abbia informato la propria condotta di guida alla generale regola di prudenza di cui all’art. 141 comma 2 cod. str. (secondo cui “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”), nonché a quella di cui all’art. 145 comma 1 (secondo cui “i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”, trova applicazione nel caso di specie la presunzione di paritaria responsabilità di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. (in quanto nella specie nessuna delle parti è riuscita a superarla dimostrando l’esclusiva responsabilità dell’altro conducente e la conformità della propria condotta alle regole di prudente circolazione).
Tribunale di Milano, sentenza del 15.1.2021, n. 268
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