Superamento della presunzione di uguale colpa: oneri probatori del danneggiato

Per il superamento della presunzione di uguale colpa di cui all’art. 2054, co. 2 c.c., spetta al danneggiato attore l’onere di fornire la prova della sua regolare condotta di guida e della colpa esclusiva dell’altro conducente, con la conseguenza che, ove non venga sufficientemente provata la determinante influenza della colpa del convenuto, quest’ultimo non può essere condannato al risarcimento, oltre i limiti posti dalla citata norma.

Corte di appello di Milano, sentenza del 19.5.2022, n. 1702

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features