Strada notoriamente piena di buche: niente responsabilità ex art. 2051 c.c.

Posto che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode; la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (nel caso di specie è emerso che l’attrice conosceva il luogo teatro del sinistro e le condizioni del manto stradale erano note, dal che, proprio la indubbia presenza di buche avrebbero dovuto indurre l’attrice, che tra l’altro andava di fretta, ad una maggiore attenzione nella percorrenza del tratto di strada: ciò induce a ritenere che l’incedere dell’attrice non fosse comunque improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell’utilizzo del suolo pubblico, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito – sopra richiamato – idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento).

NDR: in argomento Cass. 31/10/2017, n. 25837 e 3.11.2020 n. 24416.

Tribunale di Roma, sentenza del 9.2.2021, n. 2283

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