La decisione impugnata, nel qualificare i fatti sollevati dall’assicurazione nelle note conclusive come mere difese, e non già come eccezioni in senso stretto, si rivela corretta, giacché essi non incidono meramente sul possibile aggravamento del danno patito, ma sulla sua stessa causazione, concorrendo al suo verificarsi: viene qui in rilievo, in altre parole, l’art. 1227, comma 1, c.c., e non già il comma 2 della stessa disposizione. Nessun dubbio può porsi, dunque, circa il fatto che le suddette circostanze potessero essere apprezzate anche d’ufficio, avendo il giudice del merito argomentato che il rilievo, da parte della Compagnia convenuta, dello stato di ebbrezza e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sono conseguenti alla produzione della documentazione medica effettuata da parte attrice mediante la cartella clinica, sicché non è possibile ritenere tardive tali difese essendo state svolte immediatamente dopo la produzione documentale dell’attore.
NDR: in argomento, quanto alla prima parte della massima Cass. 7777/2014 e, quanto all’ultima parte, Cass. 9241/2016.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.2.2024, n. 4185
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