Sostanze stupefacenti: presunzione di mancata adozione di manovre di emergenza

Rappresenta elemento notorio il fatto che la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in violazione dell’art. 187 comma 1 del codice della strada è idonea ad alterare in senso peggiorativo i riflessi e la capacità di reazione ai pericoli del guidatore (nel caso di specie, pertanto, deve fondatamente e ragionevolmente ritenersi, considerata l’ottima visibilità dei luoghi, che la mancata percezione del veicolo antagonista e la mancata adozione da parte del conducente di condotte idonee ad evitare il sinistro possa essere stata influenzata dall’assunzione di sostanze stupefacenti; vale a dire che la dinamica del sinistro non consente di superare la presunzione per cui l’essersi posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti può aver ritardato la percezione del veicolo antagonista e l’adozione di manovre di emergenza).

Tribunale di Roma, sentenza del 17.11.2020, n. 16098

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