Sinistro stradale: risarcimento del danno per parziale invalidità permanente

In ipotesi di invalidità permanente (parziale) causata ad una persona che, al momento dell’evento dannoso, non svolgeva ancora attività lavorativa, il danno da risarcire, che consiste nel minor guadagno che l’infortunato percepirà in futuro rispetto a quello che otterrebbe se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata, va determinato (in relazione alle dette conseguenze limitative) con una valutazione approssimativa dei redditi che il danneggiato potrebbe realizzare se non fosse intervenuto l’evento dannoso, basata quindi su una situazione oggettiva già in atto e tale da costituire l’ordinaria causa efficiente dell’incremento patrimoniale … e così con riferimento al tipo di attività lavorativa che presumibilmente il soggetto eserciterà nel futuro: spettando al giudice del merito di accertare quel tipo di attività con criterio di probabilità tenendo conto della posizione sociale ed economica del danneggiato (e della sua famiglia) e delle correlative possibilità di scelta secondo l’id quod plerumque accidit … ed in concreto, quindi, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti da danneggiato con il progredire dell’età e con lo sviluppo o meno degli studi o di una specifica preparazione professionale anche con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione (controversia in tema di risarcimento danni da sinistro stradale).

NDR: in tal senso Cass. 11/05/1989 n. 2150, 17/01/2003 n. 608, 16/02/2001 n. 2335 e 1/07/1998 n. 6420.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.3.2024, n. 5787

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features