Sinistro stradale: interruzione del nesso di causalità tra la cosa e l’evento

In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno confermato quanto stabilito dal giudice del merito il quale aveva ascritto la responsabilità dell’incidente esclusivamente al conducente che aveva tenuto una velocità elevatissima, incompatibile con l’ora notturna e con la pioggia che insisteva sul manto stradale; la vettura, infatti, dopo aver subito una rotazione pari a 90 gradi, aveva proseguito nella sua corsa, superando il ciglio stradale e continuando a scarrocciare fino ad impattare con un ostacolo di cemento, prendendo letteralmente il volo ed atterrando a distanza di dodici metri; detto comportamento, assumendo il carattere di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento, rendeva inapplicabile la fattispecie dell’art. 2051 cod. civ., risultando priva di pregio anche la diversa ricostruzione fondata sull’art. 2043 cod. civ., tanto più che la natura pianeggiante dei luoghi non rendeva necessaria alcuna segnalazione di un pericolo inesistente).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.02.2022, n. 5230

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