L’organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico assumono un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente, cui fa seguito la loro responsabilità contrattuale solidale, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lg. n. 111 del 1995 (attuativo della direttiva 90/314/CEE), successivamente trasfuso nel codice del consumo del 2005; ciò posto, l’obbligo di risarcimento del danno subìto dal turista sussiste anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente al terzo prestatore del servizio, del cui operato si siano serviti per fornire la complessiva prestazione, e non sia correlata ad un difetto di diligenza nella scelta di tale soggetto ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo stesso. Trattandosi di responsabilità contrattuale, spetta al consumatore viaggiatore allegare il titolo del viaggio ed i relativi inadempimenti di controparte ed all’organizzatore dimostrare di aver agito con la normale diligenza, di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni e, eventualmente, la sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore (fattispecie in tema di sinistro stradale mortale verificatosi nel corso di un’escursione).
NDR: in tal senso Cass. 8124/20, 17724/18, 22619/12, 25396/09 e 297/11.
Corte di appello di Roma, sentenza del 17.1.2023, n. 49
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