L’assenza di contatto rende non applicabile la presunzione di corresponsabilità dei due conducenti nella causazione dell’incidente. Infatti, la presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale prevista dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato urto. Tuttavia anche quando manchi una collisione diretta tra i veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.
NDR: in argomento Cass. 9 marzo 2012 n. 3704, 23 luglio 2002 n.10751 e 4 aprile 1996, n.3131.
Tribunale di Roma, sentenza del 10.1.2022, n. 198
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