Sinistro stradale: autonomia del danno morale rispetto al biologico

Va cassata la sentenza che, in tema di danni da sinistro stradale, omette qualunque richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private, il quale, recependo, anche nelle ulteriori modifiche, la giurisprudenza consolidata di questa Corte esclude che si possa omettere il calcolo del danno morale o non patrimoniale in quanto detta voce di danno non è ricompresa mai nel danno biologico e va liquidata autonomamente non solo in forza di quanto espressamente stabilito sul piano normativo dal D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, art. 5, lett. C ed ora artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo infatti tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell’individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana. Stante la piena autonomia del danno morale rispetto al biologico il giudice avrebbe dovuto esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta.

NDR: in argomento Cass. n. 22585 del 3/10/2013, n. 11212 del 24/4/2019 e n. 1640 del 24/1/2020.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.10.2020, n. 21970

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