La perdita patrimoniale conseguente al venir meno della quota parte del reddito della vittima, per il periodo dall’evento di danno fino al momento della liquidazione giudiziale, si configura come un danno emergente e non come un danno futuro, perché la perdita del beneficio della quota degli emolumenti si correla ad un periodo temporale ormai decorso e, dunque, ad un danno già verificatosi ed apprezzabile nella sua consistenza senza alcuna valutazione prognostica, qual è quella della liquidazione del danno futuro. Pertanto, solo per il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita della fonte di reddito per il periodo successivo alla liquidazione giudiziale, si configura un danno futuro, come danno da lucro cessante, la cui liquidazione deve avvenire considerando il presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi.
NDR: in argomento Cass. 11719/2021 e 10321/2018.
Corte di Appello di Milano, sentenza del 29.3.2023, n. 1077
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