Inquadrata la fattispecie nell’alveo dell’art. 2051 c.c., occorre confermare l’orientamento per cui in presenza di una macchia d’olio o gasolio sul manto stradale essa costituisce una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi, che libera da responsabilità il custode quando lo stesso fattore di pericolo non sia conoscibile né eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero nel caso in cui lo stesso esplichi la propria potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. L’onere della prova del carattere imprevedibile ed inevitabile della presenza della macchia d’olio sull’asfalto, perché di recente formazione, essendosi formata poco prima del sinistro, grava sullo stesso Comune-custode, il quale ha l’onere di allegare elementi, anche se semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l’incidenza del caso fortuito nella causazione del sinistro.
NDR: in senso conforme Cass. 19/03/2018 n. 6703, 20 febbraio 2019 n. 4963, 27/03/2017 n. 7805 e 15/03/2019 n. 7361.
Corte di Appello di Bari, sentenza del 16.2.2023, n. 239
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