Qualora, emerso il nesso di causalità fra la cosa in custodia, caratterizzata dalla presenza di un dissesto del manto stradale potenzialmente insidioso per i conducenti dei mezzi a due ruote e l’evento di danno, manchi ogni prova della natura fortuita della presenza del dissesto stesso, come tale non imputabile al custode medesimo (che nulla avrebbe potuto fare per venire a conoscenza dell’insidia dunque eliminarla, anche con la maggiore diligenza possibile) va ciononostante rilevato come, nelle ideali condizioni di luce (diurna) e di traffico (scarso), se il motociclista avesse adottato maggiore cautela, anche procedendo sul lato destro della carreggiata, avrebbe certamente evitato di incappare nel lieve dissesto in questione. Ne consegue che la responsabilità del fatto va ascritta sia al custode del tratto stradale (ex art. 2051 c.c.), che al danneggiato, in misura del 50% ciascuno.
Tribunale di Roma, sentenza del 30.3.2023, n. 5117
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