Con riferimento all’azione nei confronti del Comune per la responsabilità ex art. 2051 c.c., e/o ex art. 2043 c.c., per il sinistro occorso in seguito all’impatto contro il tronco di un grosso albero riversatosi sulla carreggiata pochi istanti prima del passaggio dell’attore, qualora questi procedeva ad una velocità di circa 50 km/h, in una strada stretta e a doppia corsia, costeggiata da alberi, in una zona in cui interessata la sera precedente da un violento nubifragio, con conseguente caduta di alberi, va affermato che tale condotta rappresenta indubbiamente un comportamento negligente, imprudente ed imprevedibile, atteso che le comuni regole di prudenza e diligenza avrebbero indotto qualsiasi soggetto con un minimo di avvedutezza a ridurre fortemente la velocità di guida in presenza delle predette circostanze. Posto quindi che il sinistro stradale non si sarebbe verificato con le medesime modalità e la stessa gravità se parte convenuta avesse provveduto alla tempestiva messa in sicurezza dell’area, segnalando adeguatamente con cartelli la presenza dell’albero abbattuto, segnalato solo da un nastro bianco e rosso, o chiudendo la strada, facendo applicazione degli artt. 1227, c. 1, e 2056 c.c. si ritiene che la responsabilità della parte convenuta per l’incidente per cui è causa deve essere limitata alla residua quota del 50%.
NDR: in argomento Cass. 24529/2009, 25837/2017, 25837/2017, 18317/2015, 9315/2019.
Tribunale di Milano, sentenza del 6.2.2023, n. 928
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno