In tema di circolazione stradale vige il principio della non esigibilità di una manovra di emergenza del conducente del veicolo antagonista da parte di chi ha posto in essere una turbativa colposa della circolazione, atteso che sebbene il generale principio di solidarietà sia immanente nel nostro ordinamento ed imponga, dinanzi alla scorrettezza altrui, di attivarsi per evitare il sinistro, l’adeguatezza di tale sforzo deve essere valutata alla stregua della ordinaria diligenza, cioè scegliendo la manovra che per il guidatore medio e con riferimento alla situazione concreta, valutata ex ante, sarebbe apparsa la più idonea ad evitare od attenuare il danno (nel caso di specie, gli Ermellini hanno assolto il conducente di un autoveicolo dall’imputazione di aver causato la morte di un ciclomotorista, da egli investito, non essendo ascrivibile a carico dell’autovettura investitrice alcun profilo di colpa attesa l’imprevedibilità della manovra di inversione ad “U” compiuta dal ciclomotorista).
Cassazione penale, sezione terza, sentenza del 15.01.2021, n. 1713
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