Confermata la decisione del giudice del merito il quale, in un giudizio di risarcimento danni conseguente a sinistro stradale mortale, intentato dagli eredi della vittima nei confronti dell’ente nazionale per le strade, ha escluso la responsabilità di quest’ultimo avendo accertato che le cause del sinistro erano da attribuirsi esclusivamente all’elevata velocità tenuta dalla vittima ed alle condizioni di insicurezza del suo veicolo – pneumatici con caratteristiche diverse tra loro e, pertanto, idonei a compromettere l’aderenza del mezzo –, e non alla presenza di un determinato guard rail atteso che l’installazione di un guard rail con caratteristiche costruttive differenti, di diversa conformazione o dotato di attenuatori d’urto non avrebbe comunque evitato l’evento morte.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.03.2022, n. 9444
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno