Sinistro e responsabilità da omessa manutenzione della rete idrica

In punto di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il concessionario di un’opera pubblica, quale una società concessionaria della rete idrica comunale, è responsabile del danno subito da un privato in dipendenza del cattivo funzionamento della suddetta opera ove egli sia tenuto – per legge o per contratto – ad eseguirne i lavori di manutenzione (fattispecie in tema di azione per il risarcimento danni per il sinistro occorso percorrendo una strada comunale che, a causa della presenza di fango e acqua determinata dalla rottura di una tubazione delle acque, aveva determinato la perdita del controllo dell’auto su cui viaggiava e l’urto contro un muro di cemento, con conseguenti gravi e permanenti danni alla salute).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.11.2020, n. 24476

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