In punto di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il concessionario di un’opera pubblica, quale una società concessionaria della rete idrica comunale, è responsabile del danno subito da un privato in dipendenza del cattivo funzionamento della suddetta opera ove egli sia tenuto – per legge o per contratto – ad eseguirne i lavori di manutenzione (fattispecie in tema di azione per il risarcimento danni per il sinistro occorso percorrendo una strada comunale che, a causa della presenza di fango e acqua determinata dalla rottura di una tubazione delle acque, aveva determinato la perdita del controllo dell’auto su cui viaggiava e l’urto contro un muro di cemento, con conseguenti gravi e permanenti danni alla salute).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.11.2020, n. 24476
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