Il custode non può liberarsi della sua posizione di garanzia semplicemente con la conclusione di un contratto di appalto, pena l’elusione della funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose. Infatti, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il custode non risponde dei danni a terzi solo se sussiste il caso fortuito e la permanenza della qualità di custode comporta l’onere, per il committente, di dimostrare che l’attività dell’appaltatore integri un caso fortuito, vale a dire non sia prevedibile o evitabile. Ne consegue che l’appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest’ultima, e l’appalto non comporta la perdita della custodia, in quanto la consegna del bene all’appaltatore non equivale alla correlativa consegna del ruolo di custode.
Corte di appello di Roma, sentenza del 27.5.2022, n. 3665
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