È erronea in punto di diritto l’affermazione del Tribunale, nella parte in cui parrebbe sostenere che, nel caso di sinistri stradali causati da fauna selvatica, dapprima il giudicante debba accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro; e solo dopo che sia stata fornita tale prova, scatterebbe la presunzione di colpa di cui all’art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell’animale. Difatti, nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale. Ne consegue che a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull’altro soggetto; b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.12.2023, n. 34654
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