Sinistro causato da cani randagi: chi risponde dei danni?

Va confermato il principio di diritto secondo cui la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi (poiché nella specie è individuata la ASL come l’ente a cui è demandato il compito di prevenzione e controllo del randagismo ne deriva chiaramente che è la ASL a doversi ritenere responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e che, pertanto, non c’è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in capo al comune, la quale presuppone che quest’ultimo abbia contribuito al danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non è individuata dalla Corte di merito).

NDR: in tal senso Cass. 3737/2023 e 32884/2021.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 31.5.2024, n. 15244

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