Nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione passiva dell’UCI (Ufficio Centrale Italiano; artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni) sono di applicazione necessaria, ai sensi dell’art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Ne consegue che, sono regolati dalla legge italiana sia l’accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell’UCI, in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell’art. 61, ultima parte, della citata legge n. 218 del 1995; restano, invece, soggette alla legge comune di danneggiante e danneggiato, ai sensi dell’art. 62, comma 2, della legge n. 218 del 1995, le questioni relative alla quantificazione del danno (nel caso di specie si afferma che ha errato il primo Giudice nell’applicazione dell’art. 153 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 atteso che detta ultima disposizione disciplina il caso del sinistro stradale c.d. transfrontaliero, ovvero avvenuto in uno Stato aderente al sistema della “carta verde”).
NDR: in tal senso Cass. 18/05/2012, n. 7932.
Tribunale di Lecce, sentenza del 1.10.2020
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