In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell’art. 19 della L. n. 990 del 1969, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (nel caso di specie, dunque, ha errato la Corte d’Appello ove, pur avendo riconosciuto che la proposizione della querela non fosse condizione di procedibilità, ha poi affermato che il mancato assolvimento da parte del danneggiato della prova della diligenza minima tenuta al fine di consentire l’individuazione del responsabile rende ultronea l’indagine sull’effettiva dinamica del sinistro).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.07.2022, n. 21983
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