L’art. 190 C.d.S., comma 2, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel comma 2” (ovvero 100 metri), caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto. Non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.1.2021, n. 278
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