Va confermato il principio per cui, riguardo alle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dell’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di difetto di radicale assenza della motivazione. Pertanto la sentenza del Giudice di Pace nella controversia azionata per il risarcimento del danno in conseguenza di sinistro stradale (fattispecie in tema di responsabilità esclusiva del sinistro per una manovra di immediato rientro nella corsia di marcia nel tentativo di sorpasso di ciclomotore, impattando cosicché tale mezzo) con riferimento alla quale si denunci, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, e dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice ritenuto superata la presunzione di colpa paritaria di tutti i conducenti, dove in ogni caso essere impugnata con l’appello (o regolamentare o con motivi limitati), ma non con il ricorso per cassazione.
NDR: in tal senso Cass. S.U. 18 novembre 2008, n. 27339, nonché Cass. 13 marzo 2013 n. 6410, 17 novembre 2017 n. 27356, 31 agosto 2020 n. 18086 e 16 novembre 2021 n. 34524.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.2.2023, n. 3627
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