In tema di scontro tra veicoli, l’accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., non essendo tenuto il conducente dell’altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare l’obbligo di una particolare circospezione. Ciò posto, può darsi atto che il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorchè segnalante a suo favore “luce verde”, non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel grado massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio (nel caso in esame alcuna situazione di cautela avrebbe potuto pretendersi dal motociclista che, appena partito da fermo allo scattare della luce verde, quindi a velocità ancora ragionevolmente bassa, si trova inavvertitamente la strada ostruita da pedoni che passano tra le auto che lo precedono, in situazione tale da parzialmente ostruire la visibilità).
NDR: sulla prima parte della massima si veda Cass. n. 18497 del 2/8/2013; sulla seconda Cass. n. 17895 del 18/10/2012.
Corte di appello di Milano, sentenza del 30.1.2023, n. 295
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