Non è imposto di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma, invece, va considerato che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall’altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico.
NDR: in tal senso Cass. n. 20982 del 12/10/2011
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.5.2021, n. 13360
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