In tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile o non sia invocata la disciplina di cui all’art. 2051 c.c., l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente, secondo la regola generale dell’art. 2043 c.c.; norma che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A.; mentre incomberà su questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo.
NDR: in tal senso Cass. 9 aprile 2009, n. 8692 e 6 luglio 2006, n. 15383.
Tribunale di Lecce, sentenza del 9.6.2021, n. 1742
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